Art. 6.
(Fondo per l'istituzione dei sentieri della memoria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per i sentieri della memoria, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 15 milioni di euro annui.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

          a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici

 

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accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

          b) previsione di una premialità specifica per gli accordi di cui alla lettera a) che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.