1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per i sentieri della memoria, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 15 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:
a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici
b) previsione di una premialità specifica per gli accordi di cui alla lettera a) che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.